Circolare 023

Vigilanza sugli alunni

Richiamo direttiva Vigilanza sugli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA A.S. 2025/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
VISTO
il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;
VISTO VISTO VISTA
VISTO VISTO
il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
il Contratto collettivo nazionale 2019/2021;
la comunicazione del 11/09/2025 avente ad oggetto “Determina avvio anno scolastico 2025/26”;
il Regolamento di Istituto e le sue integrazioni;
l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001 che attribuisce al Dirigente scolastico compiti di organizzazione, amministrazione e controllo sulle attività del personale scolastico;
EMANA
la seguente Direttiva sulla Vigilanza scolastica per l’A.S. 2025/26 e le relative misure organizzative.
La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale.
L’art. 29, comma 5, del CCNL Scuola 2006/2009 stabilisce che i docenti devono essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e devono assistere gli alunni fino all’uscita. • La responsabilità per l’inosservanza di tale obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile. • Ai sensi dell’art. 2047, la responsabilità del danno causato da un minore ricade su chi è tenuto alla sorveglianza di questa persona, come i genitori o i tutori.
Ai sensi dell’art. 2048 C.C. il docente è responsabile dei danni causati dagli alunni durante il periodo di vigilanza, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee per prevenire l’evento.
In merito alla suddetta responsabilità per danni:
– la Corte di cassazione (sentenza n. 5668 del 18/04/2001) ha stabilito che il personale si libera della responsabilità solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto, nonostante la vigilanza dovuta;
– il personale deve dimostrare di aver adottato tutte le misure organizzative preventive (Cassazione Civile, sentenza n. 916 del 3/02/1999);
– la Corte dei Conti (sentenza n. 1623 del 19/02/1994) ha precisato che l’obbligo di vigilanza sugli alunni prevale su altri obblighi di servizio in situazioni di incompatibilità. Pertanto, in qualunque situazione lavorativa, il personale deve dare priorità alla vigilanza e alla sicurezza.
Se un docente deve allontanarsi temporaneamente dall’aula per giustificati motivi urgenti, deve affidare la sorveglianza a un collaboratore scolastico, il quale non può rifiutare l’incarico. Il collaboratore scolastico diventa responsabile per eventuali danni subiti dagli alunni durante il periodo di vigilanza affidatogli.
All’ingresso dell’edificio scolastico, un collaboratore scolastico deve essere presente a ogni ingresso per vigilare sugli alunni. Gli altri collaboratori vigileranno su corridoi e piani, assicurando che gli studenti raggiungano le aule.
I docenti sono tenuti ad essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri e non lascino rifiuti sparsi.
Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.
Il personale docente agevolerà l’uscita degli alunni dalla classe, per fruire dei servizi igienici, durante le ore di attività didattica accertandosi che restino fuori dall’aula il minor tempo possibile. Non è consentito far uscire dalla classe, per l’utilizzo dei servizi igienici, più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
Durante l’intervallo/ricreazione il personale docente avrà cura di evitare che più alunni, contemporaneamente, si rechino ai servizi igienici e assicureranno la vigilanza.
I collaboratori scolastici eserciteranno un’attenta vigilanza affinché gli alunni in prossimità dei servizi igienici evitino assembramenti.
Gli alunni nel corso della ricreazione o durante eventuali ore di sostituzione non devono essere lasciati soli né autorizzati a svolgere attività che possano risultare pericolose.
Gli alunni con difficoltà particolari devono essere costantemente sorvegliati dal docente di sostegno o dal docente della classe con il supporto dei collaboratori scolastici se necessario.
L’uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori. A tal fine i docenti tecnico-pratici istruiranno gli alunni sulle regole di accesso e sicurezza nei laboratori ai sensi della normativa vigente.
Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli alunni, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza.
I docenti devono fornire agli alunni istruzioni chiare sui rischi legati all’uso di attrezzature e materiali, vigilare attentamente e adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti (se l’alunno non è in regola con i requisiti di accesso ai laboratori non ammetterlo ed avvisare la dirigenza).
I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all’interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali.
I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.
Il compito di vigilanza spetta principalmente ai docenti ma ricade anche sui collaboratori scolastici ai sensi dell’art. 47, comma 1, lettera a, del CCNL 29/11/2007 (tabella A) e relativi aggiornamenti contrattuali.
Spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare” degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività̀ didattiche e durante l’intervallo.
I collaboratori scolastici devono vigilare nei corridoi durante i cambi di turno per garantire la continuità della sorveglianza.
I docenti devono effettuare i cambi in modo rapido e puntuale per evitare che la sorveglianza sia affidata solo ai collaboratori scolastici.
Gli alunni minorenni possono uscire dall’edificio solo se accompagnati da un genitore o persona delegata.
In violazione delle disposizioni sulla sicurezza, qualsiasi comportamento che metta a rischio la propria e altrui incolumità verrà severamente sanzionato con provvedimenti adeguati.
Si confida nella massima collaborazione di tutti.
La presente Direttiva ha valore di notifica agli interessati ai sensi della normativa vigente e sarà pubblicata all’albo on line e nelle sezioni pertinenti del sito web dell’istituzione scolastica e sul Registro elettronico.
I collaboratori del Dirigente scolastico, i responsabili di plesso e il Direttore SGA dovranno vigilare sull’osservanza della Direttiva, segnalando ufficialmente eventuali inadempienze.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Frati

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