Circolare 040

Utilizzo di telefoni cellulari

Disposizioni in merito al divieto di utilizzo di telefoni cellulari, smartphone e altri dispositivi personali durante le attività della scuola.

Dal 1° settembre 2025 è fatto DIVIETO alle studentesse e studenti di utilizzare i telefoni cellulari, gli smartphone e affini (come smartwatch, cuffie wireless, smart ring, occhiali smart, ecc.) durante tutte le attività scolastiche e l’orario scolastico (e anche durante la ricreazione in quanto è orario scolastico). Tali dispositivi dovranno essere spenti e riposti negli zaini.
La medesima disposizione è estesa a tutto il personale docente e ATA.
La Nota ministeriale è stata recepita dal Collegio dei docenti con Delibera n. 46 del 26/06/2025 e dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 77 del 26/06/2025 ed inserita ad integrazione del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità ai sensi della normativa vigente.
I dispositivi non potranno essere presi in custodia dal personale della scuola, pertanto gli studenti, prima dell’ingresso a scuola dovranno conservare con cura i propri dispositivi, TENERLI SPENTI, non renderli visibili e non utilizzarli.
La scuola non risponde in nessun caso di eventuali furti, danni o smarrimenti e le famiglie sono responsabili dell’uso dei dispositivi da parte degli studenti.
In caso di necessità gli studenti potranno comunicare con la propria famiglia tramite i telefoni della scuola SOLO PER URGENZE MOTIVATE.
Tutte le famiglie sono tenute a NON CONTATTARE TELEFONICAMENTE su detti dispositivi personali gli studenti ma in caso di GRAVI NECESSITA ED URGENZE chiamare i numeri telefonici della scuola.
Nota Circolare n. 3392 del 16/06/2025 M.I.M: “…le istituzioni scolastiche provvederanno ad aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa prevedendo per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo dello smartphone durante l’orario scolastico anche a fini didattici, nonché specifiche sanzioni disciplinari per coloro che dovessero contravvenire a tale divieto. È ammessa all’autonomia scolastica l’individuazione delle misure organizzative atte ad assicurare il rispetto del divieto in questione. Resta inteso che l’uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali. Analogamente, l’utilizzo del telefono cellulare rimane consentito qualora, sulla base del progetto formativo adottato dalla scuola, esso sia strettamente funzionale all’efficace svolgimento dell’attività didattica.
Esclusivamente per finalità didattiche resta ovviamente confermato l’impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell’innovazione dei processi di insegnamento e di apprendi-mento, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate dalle scuole nell’esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa. Sotto tale profilo, le istituzioni scolastiche avranno cura di sfruttare in maniera ottimale le potenzialità degli strumenti digitali, ormai largamente diffusi in ambito scolastico grazie ai notevoli investimenti avviati negli scorsi anni, per migliorare la qualità degli insegnamenti e favorire l’apprendimento.
Appare infine utile evidenziare che l’attuazione del divieto generalizzato dell’impiego del tele-fono cellulare non esaurisce il fondamentale ruolo che la scuola è chiamata a svolgere per assicu-rare il benessere psicofisico e la crescita dei nostri studenti. È necessario, infatti, rafforzare le azioni finalizzate a educare all’uso responsabile e consapevole dello smartphone e degli altri stru-menti digitali. Notevole attenzione andrà anche dedicata alle tematiche connesse alla diffusione dell’Intelligenza Artificiale, ivi inclusi i suoi impieghi nelle attività didattiche e nei processi di apprendimento, al fine di promuoverne un uso efficace.
Per tali finalità, occorre fare particolare riferimento a quanto disposto dalle Linee guida per l’in-segnamento dell’educazione civica, adottate con decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183.
Individuazione delle misure organizzative atte ad assicurare il rispetto del divieto in questione e definizione delle eccezioni:
– resta confermato l’utilizzo dei dispositivi digitali durante le lezioni e le altre attività
didattiche su espressa autorizzazione, supervisione e indicazione dell’insegnante;
– resta confermato l’utilizzo dei dispositivi digitali durante le lezioni e le altre attività didattiche su espressa autorizzazione, supervisione e indicazione dell’insegnante da parte di studenti e studentesse il cui PDP o PEI lo preveda espressamente;
– resta confermato l’utilizzo dei dispositivi digitali durante le attività laboratoriali il cui efficace svolgimento lo richieda, su espressa autorizzazione, supervisione e indicazione dell’insegnante;
– resta confermato l’utilizzo dei dispositivi digitali durante le visite guidate, i viaggi di istruzione e i soggiorni linguistici nei momenti liberi, per orientarsi o per fruire di informazioni riguardanti i luoghi di interessa visitati e le attività da svolgere (mappe, guide on line, manuali, ecc.) su espressa indicazione e autorizzazione dell’insegnante accompagnatore;

è comunque consentito l’utilizzo di telefoni cellulari, smartphone o altri dispositivi in caso di evidente pericolo e emergenze e per motivazioni mediche (app per apparecchi acustici, misurazione e segnalazione valori medici, ecc.);

è comunque consentito al personale educativo Coop. Coos Marche che gestisce il servizio educativo scolastico a favore delle persone con disabilità utilizzare il sistema di timbratura elettronica delle proprie ore lavorative tramite specifica APP installata nello smartphone personale a patto che non avvenga in classe nell’ora di servizio.
In caso di violazione delle presenti disposizioni da parte delle studentesse e degli studenti è prevista la registrazione, da parte del docente presente, di una nota disciplinare sul registro elettronico.
La presente disposizione dirigenziale ha valore di notifica agli interessati ai sensi della normativa vigente.

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